20200416 – Italian version below
Torino, April 16th, 2020
S u b j e c t : The extension of the Grant Agreement of Lyon Turin Project and the disapplication of the ‘use or lose it’ principle: a remark about INEA’s decision by Sergio Foà, professor of Administrative Law at the University of Turin. sergio.foa@unito.it
We refer to the INEA’s announced decision to extend the Grant Agreement No. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 until 31 December 2022 contained in the letter Ref. Ares (2020)1991281 of 8 April 2020 instead of adopting the European ‘use or lose it’ principle.
In the Grant Agreement the ‘use or lose it’ principle is stated in point II.25.4, which provides for the reduction of the grant, with the loss of the remainder as a result of the beneficiary’s default.
II.25.4 Reduction for poor, partial or late implementation, or breach of contractual obligations
If the action is not implemented properly in accordance with Annex I, or if any beneficiary fails to comply with any other obligations under this Agreement, the Agency may reduce the grant amount set out in Article 3 in proportion to the improper implementation of the action or to the seriousness of the breach of obligations.
In the document “State-of-play of CEF Transport programme implementation and way forward” reference is made to “The soundness of his implementation… it is important that extensions remain limited and proportionate …”, to “the principle of equal treatment calls for the establishment of a consistent approach concerning extension”.
and to “In exceptional and duly justified cases … to reach the full completion of a key activity therein …”
But discretion, namely exceptional and duly justified cases, must be fully justified, equal treatment is not enough, it must be shown that the conditions are met, that is:
- the granting of the “extension” of implementation is not mentioned in the Agreement itself, except by means of an “Amendment”, i.e. an amendment to the Agreement. As a general rule, in the event of “major delays” in implementation, INEA should consider suspending the Agreement (Cf. point II.15.2, Suspension of the implementation by the Agency, in particular paragraph 1(d) following an evaluation of the progress of the project, in particular in the event of major delays in the implementation of the action) with a consequent need to amend the Agreement (Point II.15.3 Effects of the suspension).
How can it be argued that we are not in the presence of major delays? The responsibility and failure of Telt? Which are the consequences of delays chargeable to Telt before the COVID-19 emergency?
In general, the EU Regulations on grants establish two fundamental principles that must be respected from the grant award until the completion of the implementation (or “implementation” of the funded action): the principle of transparency and the principle of equal treatment (art. 125 Reg. 966/2012 in force at the time of the Agreement; art. 188 Reg. 1046/2018 in force today);
More generally, Article 41 of the European Charter of Fundamental Rights, referred to by the Treaty, provides for the “right to good administration” and declines it in the duty to state reasons, transparency and access, the right to participate in the proceedings of the EU institutions and the obligation of the administration to give reasons for its decisions .
Article 41 – Right to good administration
1. Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions and bodies of the Union.
2. This right includes:
- the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him or her adversely is taken;
- the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and business secrecy;
- the obligation of the administration to give reasons for its decisions.
3. Every person has the right to have the Community make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.
4. Every person may write to the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties and must have an answer in the same language.
Therefore, European Commission and INEA must give reasons why:
- delays are not important;
- because it applies only the principle of equal treatment and not the principle of transparency;
- because, as a result, it disapplies the “use it or lose it” principle.
Oggetto: La proroga della convenzione di sovvenzione del Progetto Lione Torino e la disapplicazione del principio “use or lose it”: un’osservazione sulla decisione di INEA da parte di Sergio Foà, professore di Diritto Amministrativo dell’Università di Torino
Si rimanda all’annunciata decisione di INEA di prorogare la Convenzione di sovvenzione n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 fino al 31 dicembre 2022 contenuta nella lettera rif. Ares (2020)1991281 dell’8 aprile 2020 invece di adottare il principio europeo “usalo o perdilo”.
Nella Convenzione di sovvenzione il principio “use it or lose it” è enunciato al punto II.25.4, che prevede la riduzione della sovvenzione, con la perdita della parte restante a seguito dell’inadempienza del beneficiario.
II.25.4 Riduzione in caso di cattiva, parziale o tardiva esecuzione o di violazione degli obblighi contrattuali
Se l’azione non è attuata correttamente in conformità con l’allegato I, o se un beneficiario non rispetta gli altri obblighi previsti dal presente accordo, l’Agenzia può ridurre l’importo della sovvenzione di cui all’articolo 3 in proporzione all’attuazione impropria dell’azione o alla gravità della violazione degli obblighi.
Nel documento “State di avanzamento dell’attuazione del programma di Trasporto CEF e prospettive future (EN)” si fa riferimento a “La solidità della sua attuazione … è importante che le estensioni rimangano limitate e proporzionate …”, a “il principio della parità di trattamento richiede l’istituzione di un approccio coerente in materia di estensione”.
e a “In casi eccezionali e debitamente giustificati … per raggiungere il pieno completamento di un’attività chiave in essa contenuta …”.
Ma la discrezionalità, cioè i casi eccezionali e debitamente giustificati, deve essere pienamente giustificata, la parità di trattamento non è sufficiente, deve essere dimostrato che le condizioni sono soddisfatte, cioè:
- la concessione della “proroga” dell’attuazione non è menzionata nell’Accordo stesso, se non attraverso un “Emendamento”, cioè una modifica dell’Accordo. Come regola generale, in caso di “notevoli ritardi” nell’attuazione, l’INEA dovrebbe considerare la possibilità di sospendere l’Accordo (Cfr. punto II.15.2, Sospensione dell’attuazione da parte dell’Agenzia, in particolare il paragrafo 1, lettera d), a seguito di una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, in particolare in caso di notevoli ritardi nell’attuazione dell’azione) con conseguente necessità di modificare l’Accordo (punto II.15.3 Effetti della sospensione).
Come si può sostenere che non si è in presenza di ritardi rilevanti? La responsabilità e l’inadempimnto di Telt? Quali sono le conseguenze dei ritardi imputabili a Telt prima dell’emergenza COVID-19?
In generale, il Regolamento UE sulle sovvenzioni stabilisce due principi fondamentali che devono essere rispettati a partire dalla concessione della sovvenzione fino al completamento dell’attuazione (o “attuazione” dell’azione finanziata): il principio di trasparenza e il principio di parità di trattamento (art. 125 Reg. 966/2012 in vigore al momento della Convenzione di sovvenzione; art. 188 Reg. 1046/2018 in vigore oggi).
Più in generale, l’articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, richiamata dal Trattato, prevede il “diritto ad una buona amministrazione” e lo declina nell’obbligo di motivazione, nella trasparenza e nell’accesso, nel diritto di partecipare ai lavori delle istituzioni dell’UE e nell’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
- l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Pertanto, la Commissione europea e INEA devono fornire le ragioni per le quali:
- i ritardi non sono importanti;
- perché applica solo il principio della parità di trattamento e non quello della trasparenza;
- perché, di conseguenza, disapplica il principio “usalo o perdilo”.