LE 10 REGOLE DA RISPETTARE
Articolo 24
Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti
1.I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2.Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in conformità dell’articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l’anno.
3. La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche degli accordi operativi di cui all’articolo 20, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti.
4. Se effettua una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. La Commissione tiene conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione.
5. Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l’erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario. Tale decisione è adottata secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
6. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione. La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
7. In deroga all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l’erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo.
8. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l’importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
9. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, e disimpegna l’importo del contributo finanziario fatto salvo l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell’articolo 13 è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, e, ove applicabile, del recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.
10.In presenza di circostanze eccezionali, l’adozione della decisione che autorizza l’erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, può essere rinviata fino a tre mesi.