Parigi, 9 novembre 2023
COMUNICATO STAMPA – [Decisioni di giustizia testo in francese]
(traduzione a cura di PresidioEuropa No TAV)
Visti i seguenti procedimenti:
1° Con il n. 476384, con un’istanza, una memoria di replica e una nuova memoria, protocollate il 28 luglio, il 20 e il 27 ottobre 2023 presso la Segreteria giuridica del Consiglio di Stato, “Les Soulèvements de la Terre”, il sig. G.H., il sig. C.A., la sig.ra E. I., il signor K.O., la signora Q., il signor B.F. e il sig. L. M. chiedono al Consiglio di Stato:
1°) di annullare per vizi di forma il decreto del 21 giugno 2023 di scioglimento del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”;
2°) condannare lo Stato al pagamento della somma di 8.000 euro ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.
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2° Con il n. 476392, con una domanda, una memoria di replica e due nuove memorie, protocollate il 28 luglio, il 17 e il 26 ottobre 2023 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, il sig. N.J. chiede al Consiglio di Stato di:
1°) annullare per eccesso di potere il decreto del 21 giugno 2023 di scioglimento del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”;
2°) annullare di conseguenza le autorizzazioni concesse per l’attuazione di tecniche di informazione sulla base della lettera b) del 5° comma dell’articolo L. 811-3 del Codice di Sicurezza Interna al fine di impedire il mantenimento o la ricostituzione di “Les Soulèvements de la Terre”;
3°) ingiungere allo Stato di cessare ogni attuazione delle disposizioni dell’articolo L. 811-3 al fine di impedire il mantenimento o la ricostituzione di “Soulèvements de la terre”, di non procedere ad alcun utilizzo dei dati raccolti su questa base e di procedere alla loro distruzione;
4°) dichiarare che è venuta meno la base giuridica delle autorizzazioni concesse per l’attuazione di tecniche di informazione sulla base dell’articolo L. 811-3 del Codice di Sicurezza Interna al fine di impedire il mantenimento o la ricostituzione dei “Soulèvements de la terre” e dei dati raccolti su questa base;
5°) addebitare allo Stato la somma di 1.500 euro ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.
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3° Con il n. 476408, con una domanda registrata il 28 luglio 2023 presso la Segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, il sig. D. P. chiede al Consiglio di Stato di annullare per eccesso di potere il decreto del 21 giugno 2023 di scioglimento del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”.
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4° Con il n. 476946, con una petizione e una memoria di risposta, protocollate il 1° agosto e il 23 ottobre 2023 presso il Segretariato del Contenzioso del Consiglio di Stato, l’associazione
Europe Ecologie Les Verts, l’associazione La France Insoumise, l’associazione BLOOM, l’associazione Longitude 181, l’associazione ISF Agrista, l’associazione Pollinis, l’associazione One Voice, l’associazione Bio Consom’acteurs e la società anonima di interesse collettivo L’atelier paysan chiedono al Consiglio di Stato di:
1°) annullare per vizi di forma il decreto del 21 giugno 2023 di scioglimento dell’associazione di fatto “Les Soulèvements de la Terre”;
2°) condannare lo Stato a versare a ciascun ricorrente la somma di 1.000 euro ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.
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Visti gli altri documenti del fascicolo;
Considerato che:
- la Costituzione, in particolare il suo Preambolo;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
- il Codice di sicurezza interna;
- il Codice di giustizia amministrativa;
Avendo ascoltato in seduta pubblica
- la relazione di Alexandra Bratos, revisore dei conti,
- le conclusioni di Laurent Domingo, relatore pubblico;
Essendo stata data la parola, dopo le conclusioni, a la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avvocato di Soulèvements de la Terre et autres, Me Guermonprez-Tanner, avvocato, da una parte, dell’associazione Europe Ecologie Les Verts, dell’associazione la France Insoumise, dell’associazione Bloom, della società Longitude 181, della società Isf Agrista, della società Pollinis, la società One Voice, la società Bio Consommacteurs e la società L’atelier Paysan, dall’altro lato, l’associazione Agir pour l’environnement, l’associazione Collectif des associations citoyennes, l’associazione Centre Athenas, l’associazione Intérêt à Agir, l’associazione Terre de liens, l’associazione Vous n’êtes pas seules, dell’associazione Métamorphoses, l’associazione Zéro Waste France, Extension Rébellion, l’associazione Notre affaire à Tous, alla SCP Spinosi, avvocato della Ligue des droits de l’homme, del Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, dell’Associazione nazionale di assistenza alle frontiere per gli stranieri e dell’associazione Utopia 56 e a SCP Sevaux Mathonnet, avvocato dell’Union syndicale solidaires, del sindicato della magistratura, del sindacato degli avvocati di France, del Groupe d’information et de soutien des immigré. e.s e la Federazione Droit au logement;
Vista la nota di deliberazione, protocollata il 2 novembre 2023, depositata al n. 476384 da “Les Soulèvements de la Terre”;
Considerando quanto segue:
1. Le istanze del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre” e di altri, del signor M.J, del signor. D.P. e dell’associazione Europe Ecologie Les Verts e altri chiedono l’annullamento per vizio di forma dello stesso decreto del 21 giugno 2023 che ha pronunciato lo scioglimento del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”. Questi ricorsi sollevano le stesse questioni. È opportuno unirle per poterle giudicare con un’unica decisione.
Sugli interventi:
2. Ciascuno dei sei interventi presentati al Consiglio di Stato con il n. 476384 dall’associazione Agir pour l’environnement e altri, dalla Ligue des droits de l’Homme e altri, dall’Union syndicale Solidaires e altri, dall’associazione Greenpeace France e altri, dalla Confédération paysanne e dall’associazione Attac è presentato da almeno un’associazione che, in virtù del suo scopo statutario o della sua partecipazione alle azioni del movimento “Les Soulèvements de la Terre”, giustifica un interesse sufficiente all’annullamento del decreto impugnato. Questi interventi sono quindi ammissibili.
Sul quadro giuridico:
3. Ai sensi dell’articolo L. 212-1 del Codice della sicurezza interna, come modificato dall’articolo 16 della legge del 24 agosto 2021 che consolida il rispetto dei principi della Repubblica: “Tutte le associazioni o i raggruppamenti di fatto sono sciolti con decreto del Consiglio dei ministri: / 1° se provocano manifestazioni armate o atti violenti contro persone o beni (…)”. Ai sensi dell’articolo L. 212-1-1 dello stesso Codice, modificato dalla stessa legge: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo L. 212-1, sono imputabili a un’associazione o a un gruppo di fatto gli atti di cui all’articolo L. 212-1 commessi da uno o più dei loro membri che agiscono in tale veste o che sono direttamente legati alle attività dell’associazione o del gruppo, quando i loro dirigenti, pur essendo informati di tali atti, si sono astenuti dal prendere le misure necessarie per fermarli, tenuto conto dei mezzi a loro disposizione”.
4. In considerazione della gravità della violazione della libertà di associazione, principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica, da parte di un provvedimento di scioglimento, le disposizioni dell’articolo L. 212-1 del Codice di Sicurezza Interna devono essere interpretate in modo restrittivo e possono essere applicate solo per prevenire gravi turbative dell’ordine pubblico.
5. Dalle disposizioni del 1° comma dell’articolo L. 212-1 del Codice della Sicurezza Interna si evince che lo scioglimento può essere giustificato solo quando un’associazione o un raggruppamento, attraverso i suoi dirigenti o uno o più dei suoi membri che agiscono in questa veste o che sono direttamente legati alle sue attività, nelle condizioni previste dall’articolo L. 212-1-1, incita le persone, con parole o atti, esplicitamente o implicitamente, a compiere dimostrazioni armate o atti violenti contro persone o proprietà, in grado di turbare gravemente l’ordine pubblico. Sebbene la commissione di atti violenti da parte di membri dell’organizzazione non rientri di per sé nel campo di applicazione di queste disposizioni, il fatto di legittimare pubblicamente atti violenti particolarmente gravi, chiunque siano gli autori, costituisce una provocazione ai sensi di queste stesse disposizioni. Anche il fatto che un’organizzazione si astenga dall’utilizzare i mezzi di moderazione a sua disposizione per reagire alla diffusione su servizi di comunicazione pubblica online di incitamenti espliciti a commettere atti di violenza costituisce una tale provocazione.
6. La decisione di scioglimento di un’associazione o di un raggruppamento di fatto presa sulla base dell’articolo L. 212-1 del Codice di sicurezza interna può essere pronunciata, nell’ambito del sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere solo se è appropriata, necessaria e proporzionata alla gravità dei disturbi che possono essere causati all’ordine pubblico dai comportamenti che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo.
Sulla legittimità del decreto impugnato:
7. Dai documenti del fascicolo risulta che “Les Soulèvements de la Terre” è un movimento creato nel 2021 che organizza diverse azioni militanti suddivise in “stagioni” con l’obiettivo di alimentare il dibattito pubblico su temi di interesse generale come la salvaguardia dell’ambiente e la lotta al consumo eccessivo di risorse naturali. È identificabile in particolare attraverso il suo nome, il suo logo e le sue pubblicazioni sul sito web e sulle reti sociali. network. Questi elementi sono sufficienti a caratterizzare l’esistenza di un gruppo di persone organizzate in vista della loro espressione collettiva, e quindi un’associazione di fatto ai sensi e per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo L. 212-1 del Codice di sicurezza interna. Di conseguenza, il decreto impugnato ha potuto legittimamente considerare “Les Soulèvements de la Terre” come un gruppo di fatto.
8. Il decreto impugnato si basava in particolare sul fatto che il raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre” legittimava mezzi di azione violenti nell’ambito della protesta contro alcuni progetti di sviluppo e incitava le persone a commettere danni alle proprietà, provocazioni che avevano avuto un seguito in diverse occasioni.
9. In primo luogo, non è chiaro dai documenti del fascicolo, né viene sostenuto, che il raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre” possa essere accusato di incitare esplicitamente alla violenza contro le persone. Sebbene il gruppo abbia più volte diffuso, con un certo grado di compiacimento, immagini o video di manifestanti che si scontrano con le forze dell’ordine, non si può ritenere, alla luce delle prove prodotte, che abbia pubblicamente rivendicato, promosso o giustificato tali atti. Inoltre, se in occasione di varie manifestazioni a cui il gruppo ha partecipato, in particolare quelle organizzate il 29 e 30 ottobre 2022 e il 25 e 26 marzo 2023 contro la costruzione di bacini a Sainte-Soline, diverse decine di membri delle forze dell’ordine sono stati ferite durante gli scontri con i manifestanti, questa circostanza da sola, anche se alcuni degli autori delle violenze avrebbero affermato di essere membri dei “Soulèvements de la Terre”, non costituisce una provocazione attribuibile al gruppo ai sensi delle disposizioni citate al punto 3.
10. In secondo luogo, invece, dai documenti del fascicolo risulta chiaramente che il raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”, attraverso le sue dichiarazioni pubbliche, espresse in particolare attraverso pubblicazioni edite o diffuse sulle reti sociali, fa parte di un movimento che non è un movimento politico, bensì come parte di un movimento ambientalista radicale che promuove non solo quella che chiama “disobbedienza civile”, ma chiede anche quello che il gruppo chiama “disarmo” delle infrastrutture che danneggiano l’ambiente e compromettono la parità di accesso alle risorse naturali come l’acqua, cioè la distruzione o il danneggiamento finalizzato a rendere queste infrastrutture inadatte al loro scopo. Questo raggruppamento, prendendo l’iniziativa o trasmettendo messaggi con lo stesso scopo da altre strutture, ha così favorito il danneggiamento di alcune infrastrutture come i “mega-bacini”, la “disabilitazione” di siti industriali ritenuti inquinanti, l’estirpazione di piantagioni definite “intensive” o il danneggiamento di macchinari edili, anche se non poteva ignorare che tali inviti all’azione avrebbero potuto provocare, e talvolta hanno provocato, danni effettivi. Ha inoltre legittimato pubblicamente tali danni in diverse occasioni, in particolare sul suo account Twitter. Sebbene il gruppo sostenga che queste posizioni facciano parte di un dibattito di interesse generale sulla conservazione dell’ambiente, e sebbene sostenga che abbiano un significato “simbolico”, queste circostanze di per sé non hanno alcuna rilevanza ai fini della loro classificazione come incitamento ad atti violenti contro la proprietà.
11. Ne consegue che l’autore del decreto poteva legittimamente ritenere che le azioni del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre” rientrassero nell’ambito di applicazione delle disposizioni del 1° comma dell’articolo L. 212-1 del Codice della sicurezza interna in termini di incitamento esplicito e implicito ad atti violenti contro la proprietà.
12. Come indicato al punto 6, una decisione di scioglimento di un’associazione o di un raggruppamento di fatto presa sulla base dell’articolo L. 212-1 del Codice di Sicurezza Interna può essere legittimamente pronunciata solo se è appropriata, necessaria e proporzionata alla gravità dei disordini che possono essere causati all’ordine pubblico dalle sue azioni. Se è vero che l’incitamento esplicito o implicito alla violenza contro la proprietà, ai sensi del 1 comma dell’articolo L. 212-1 del Codice della Sicurezza Interna, sono attribuibili al raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”, e possono effettivamente aver portato a danni alle cose, risulta tuttavia, vista la portata di queste provocazioni, misurata in particolare dagli effetti reali che possono aver avuto, che lo scioglimento del raggruppamento non può essere considerato, alla data del decreto impugnato, come una misura adeguata, necessaria e proporzionata alla gravità dei disordini che possono essere causati all’ordine pubblico.
13. Da tutto quanto precede, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi dei ricorsi, risulta che il decreto del 21 giugno 2023 che dispone lo scioglimento del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre” deve essere annullato.
Sulle domande di annullamento di conseguenza e di ingiunzione presentate dal sig. J. al n. 467392.
14. Ai sensi dell’articolo L. 811-3 del Codice di sicurezza interna: “Al solo scopo di svolgere le loro rispettive missioni, i servizi segreti specializzati possono utilizzare le tecniche menzionate nel titolo V del presente libro per raccogliere informazioni relative alla difesa e alla promozione dei seguenti interessi fondamentali della nazione: (…) / 5° comma Prevenzione: (…) b) di azioni che tendono al mantenimento o alla ricostituzione di gruppi sciolti ai sensi dell’articolo L. 212-1 (…)”. Ai sensi dell’articolo L. 841-1 dello stesso Codice: “(…) il Consiglio di Stato è competente a conoscere, alle condizioni previste dal capitolo III bis del titolo VII del libro VII del Codice di giustizia amministrativa, delle domande relative all’attuazione delle tecniche di intelligence di cui al titolo V del presente libro: 1° comma Chiunque desideri verificare che nessuna tecnica di informazione sia utilizzata illegalmente nei suoi confronti e fornisca la prova che la procedura prevista dall’articolo L. 833-4 è stata prima attuata (…)”. L’articolo 834-4 affida alla Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione il compito, quando riceve un reclamo da parte di una persona che desidera verificare che nessuna tecnica di informazione sia stata attuata in modo illecito nei suoi confronti, di controllare la tecnica o le tecniche invocate al fine di verificare che siano state o siano attuate in conformità con i requisiti legali. Inoltre, ai sensi dell’articolo L. 841-2 dello stesso Codice: “Il Consiglio di Stato è competente a ricevere, alle condizioni previste dal capitolo III bis del titolo VII del libro VII del Codice di giustizia amministrativa, le richieste relative all’applicazione dell’articolo 118 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, degli archivi e delle libertà, per i trattamenti o le parti di trattamenti riguardanti la sicurezza dello Stato, il cui elenco è fissato per decreto dal Consiglio di Stato”. L’articolo 118 della legge del 6 gennaio 1978 prevede, per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai trattamenti che riguardano la sicurezza e la difesa dello Stato, che “le richieste di esercizio del diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione sono indirizzate alla Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà”.
15. In primo luogo, il signor J. non ha alcun interesse giuridico a chiedere l’annullamento di eventuali decisioni di attuare tecniche di informazione nei confronti di terzi. In secondo luogo, egli non aveva precedentemente sottoposto la questione alla Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione secondo la procedura prevista dall’articolo L. 833-4 del Code de la sicurezza interna. Le sue richieste di annullamento sono quindi, in ogni caso, irricevibili.
16. In secondo luogo, l’annullamento del decreto che ordina lo scioglimento di un’associazione o di un raggruppamento di fatto non implica di per sé che le autorità competenti debbano cessare di utilizzare e distruggere i dati eventualmente raccolti nel corso dell’attuazione di tecniche di intelligence ai sensi delle disposizioni della lettera b) del 5° comma dell’articolo L. 811-3 del Codice della sicurezza interna. Spetta alle persone che ritengono di avere motivi per farlo, avviare la procedura prevista dall’articolo L. 841-2 del Codice di Sicurezza Interna.
17. Da quanto precede consegue che le richieste di annullamento del sig. J. a titolo di conseguenza e di ingiunzione non possono che essere respinte. Lo stesso vale per le sue richieste di “constatazione” da parte del Consiglio di Stato del venir meno della base giuridica delle autorizzazioni concesse per l’attuazione di tecniche di informazione sulla base della lettera b) del 5° comma dell’articolo L. 811-3 del Codice di Sicurezza Interna al fine di impedire il mantenimento o la ricostituzione del raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”, che non sono ammissibili in sede di giurisdizione sull’eccesso di potere.
Sulle spese del procedimento
18. Nelle circostanze del caso, è opportuno porre a carico dello Stato, nell’ambito dei ricorsi Nn. 476384, 467392 e 476946, le somme complessive di 3.000, 1.500 e 3.000 euro rispettivamente da versare ai ricorrenti ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.
D E C I D E :
Articolo 1: Sono ammessi gli interventi presentati con il n. 476384 dall’associazione Agir pour l’environnement e altri, dalla Ligue des droits de l’Homme e altri, dall’Union syndicale Solidaires e altri, dall’associazione Greenpeace France e altri, dalla Confédération paysanne e dall’associazione Attac.
Articolo 2: Il decreto del 21 giugno 2023 che scioglie il raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre” è annullato.
Articolo 3: Lo Stato verserà ai ricorrenti, con le domande n. 476384, 467392 e 476946, le somme totali di 3.000, 1.500 e 3.000 euro rispettivamente, ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.
Articolo 4: Con il n. 467392, le restanti conclusioni del ricorso del sig. J. sono respinte.
Articolo 5: La presente decisione sarà notificata al raggruppamento di fatto “Les Soulèvements de la Terre”, al signor N. J, al signor D. P. e Europe Ecologie les Verts, primi nominati, a nome di tutti i ricorrenti, al Ministro dell’Interno e dell’Oltremare, all’associazione Agir pour l’environnement, alla Ligue des droits de l’homme, all’Union syndicale Solidaires, all’associazione Greenpeace France, alla Confédération paysanne e all’associazione Attac, primi nominati intervenienti.
Una copia sarà inviata alla Prima Ministra.