Lo scopo della pubblicità dei cantieri (dimensioni minime del cartello sono m 1 base x m 2 altezza) è far conoscere alla gente che cosa si sta costruendo, con quali e quanti soldi, a chi sono affidati gli appalti e i subappalti, e molte altre cose.
I cartelli devono rispettare queste forme e indicazioni minime.
E’ una fonte importantissima di informazioni per il pubblico che ne ha diritto per poter capire – e quindi poi criticare, confrontare, approvare o meno – cosa sta capitando sul territorio.
Informazioni tra l’altro che sui cartelli devono essere aggiornate man mano che i lavori procedono e si espandono. Nuovo subappalto? Nuova annotazione sui cartelli.
Nascondere questi dati equivale a violare platealmente i diritti della popolazione di conoscere e criticare e non bisogna dimenticare che è una legge antimafia del 1990 a prevedere tutti questi dati: infatti gli art. 18 commi 6 e 12 della legge n. 55 del 19/03/1990 recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, prescrivono che nella tabella debbano essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, cottimiste ed affidatarie di noli a caldo o di contratti similari per la realizzazione di alcune parti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell’appalto.
Senza, come si fa?
Ad esempio, come si può denunciare le infiltrazioni ‘ndranghetiste se si conoscono i nomi delle imprese in odore di mafia, ma si ignora se siano coinvolte o meno in un determinato cantiere? O al contrario: come si fa ad indagare se le ditte di un certo cantiere siano o meno controllate dalla criminalità organizzata, se si ignorano i nomi di quelle ditte perché la stazione appaltante non li pubblica?
Dunque la storia è questa: viene inviata una prima raccomandata-esposto al Comune di Chiomonte per osservare che manca il cartello di cantiere alla Maddalena.
Il Comune di Chiomonte risponde dopo un mese confermando che il cartello – pur esistente – è in una zona di “non facile consultazione” e dice di aver invitato “LTF” a metterlo in posizione dove la lettura sia più facilitata.
Viene risposto ulteriormente lamentando una serie di questioni e dubbi: perché non avete ordinato a LTF? Avete fatto multe? Avete verificato che abbiano ascoltato il vostro invito? Avete informato la Procura? Per ora non sono ancora giunte risposte.
PRIMA RACCOMANDATA-ESPOSTO 5.10.2012
Da: Avvocato Stefano Bertone [mailto:stefanobertone@pec.ordineavvocatitorino.it]
Inviato: venerdì 5 ottobre 2012 18.23
A: ‘segreteria.chiomonte@pec.it’
Cc: ‘tecnico.chiomonte@pec.it’
Oggetto: Comunicazione formale: cartello cantiere in relazione a supposti ‘lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5 km” denominato “La Maddalena’
Torino, 5 ottobre 2012.
Attenzione del Sindaco di Chiomonte
Comune di Chiomonte
Via Vescovado, 1
10050 Chiomonte(To)
Tel. +39 012254104 – 54633
Fax. +39 012254504
A mezzo raccomandata P.E.C.
Comunicazione formale: cartello cantiere in relazione a supposti ‘lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5 km” denominato “La Maddalena’
Nel Comune di Chiomonte (TO), località. c.d. La Maddalena, sono in corso di svolgimento dal 27 giugno 2011 lavori edili ad opera della società denominata “Lyon Turin Ferroviaire s.p.a.s”.
Ai sensi del D. LGS 81/08 art 90 c. 7 ”…Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere”.
Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Art. 20 (R) 7 “…Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”.
Ai sensi del Regolamento Edilizio Comune di Chiomonte, anno 2010 (in vigore), art. 63 “1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l’indicazione: a) del tipo dell’opera in corso di realizzazione; b) degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività e del nome del titolare della stessa; c) della denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere”.
Dal combinato disposto dalle varie norme applicabili, appare che il cartello di cantiere sia elemento che deve contenere una serie importante di informazioni, finalizzate a consentire al pubblico una adeguata conoscenza dell’opera in esecuzione, tra cui:
1. tipologia d’intervento da realizzare;
2. permesso di costruire o altra autorizzazione;
3. generalità del committente;
4. generalità dell’impresa costruttrice;
5. generalità dei subappaltatori;
6. generalità del progettista;
7. generalità direttore dei lavori;
8. generalità del progettista strutturale;
9. generalità del direttore lavori strutturale;
10. generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori;
11. generalità del responsabile della sicurezza;
12. generalità del progettista e D.L. impianto elettrico;
13. generalità del progettista e D.L. impianto meccanico;
Inoltre se trattasi di appalto pubblico, come nel caso che riguarda i lavori per cui formulo il presente esposto, va specificato:
14. importo totale dei lavori con la divisione tra importi a base d’asta, importi oneri sicurezza (diretti e indiretti);
15. sconto applicato per l’aggiudicazione sull’appalto;
16. responsabile unico del procedimento;
17. durata dei lavori.
Sempre in caso di appalti pubblici, come nel caso in questione, esistono specifici requisiti minimi del cartello, come esplicato nella Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL.
Pare inoltre a chi scrive che il cartello di cantiere sia strumento da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
La mia personale percezione è che non esista ad oggi, né che sia esistito sinora, in relazione a supposti ‘lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5 km” denominato “La Maddalena’, alcun cartello di cantiere che rispecchiasse i requisiti fissati dalle norme che ho ora citato.
E’ certamente vero che io abbia avuto percezione, tramite immagini fotografiche, dell’esistenza nel mese di luglio/agosto 2011 di un cartello affisso dalla società committente: tuttavia esso appariva (e se fosse il medesimo oggi, apparirebbe ancora oggi) non rispondere alle caratteristiche indicate dalle leggi e dalle norme, comprese quelle del Comune stesso di Chiomonte. Segnalo infatti, a titolo di puro esempio, tra le difformità che parevano allora essere evidenti, che siffatto cartello non rispettasse e non rispetti (se ancora esiste) l’art.63 del regolamento edilizio del Comune di cui Lei è Sindaco “Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile…” posto che esso è situato in luogo interdetto al pubblico e non chiaramente visibile.
Risulta allo scrivente che numerose altre persone abbiano riscontrato e pubblicamente lamentato tale mancanza.
Di conseguenza, fatte queste premesse, e rammentandole che ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Titolo IV, capo I, art. 27 “ 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere … non sia apposto il prescritto cartello … ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”, sono a domandarle di volermi comunicare:
1) Se e nel caso affermativo, quando, Ella e/o il dirigente del competente ufficio comunale abbiate ricevuto informazioni/comunicazioni di difformità di tale fatta, e quale sia stato il conseguente iter;
2) Se Ella non ritenga di trovarsi ora, in presenza di questa comunicazione formale, nella condizione di dover procedere all’accertamento della veridicità di quanto dallo scrivente affermato.
3) Se viceversa, qualora Ella non abbia ritenuto di procedere nel senso suindicato, e/o non ritenga di procedere ora, quali siano i motivi di fatto o di diritto addotti.
Avv. Stefano Bertone.
RISPOSTA COMUNE DI CHIOMONTE 6/14.11.2012
Documento in PDF: Documento Polizia Locale, Comune di Chiomonte
SECONDA RACCOMANDATA-ESPOSTO 14.11.2012
Da: Avvocato Stefano Bertone [mailto:stefanobertone@pec.ordineavvocatitorino.it]
Inviato: mercoledì 14 novembre 2012 13.48
A: ‘segreteria.chiomonte@pec.it’
Cc: ‘tecnico.chiomonte@pec.it’
Oggetto: R: Comunicazione formale: cartello cantiere in relazione a supposti ‘lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5 km” denominato “La Maddalena’
Torino, 14 novembre 2012.
Attenzione del Sindaco di Chiomonte, nonché Polizia Locale
Comune di Chiomonte
Via Vescovado, 1
10050 Chiomonte(To)
A mezzo raccomandata P.E.C.
Risposta a Vs. lettera 6.11.2012 Prot. 3640 in merito a: comunicazione formale: cartello cantiere in relazione a supposti ‘lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5 km” denominato “La Maddalena’
Faccio seguito alla mia del 5.10.2012 e prendo atto, tramite la Vostra busta del 6.11.2012 pervenutami oggi, che quattordici giorni dopo il mio esposto siete andati a controllare la veridicità dello stesso.
Prendo anche atto che tale veridicità sia stata confermata: il cartello è in violazione dell’art.63 del Regolamento edilizio del Comune di Chiomonte “Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile…” posto che come confermate voi, si trova in “luogo di non facile consultazione”.
Nel ricordarvi che la lettura del cartello, dopo il nuovo posizionamento, non dovrà essere come scrivete voi “facilitata”, ma a norma di legge dovrà essere perfettamente leggibile al pubblico e cioè a chiunque in ogni momento, prendo anche però atto che non rispondete ad ulteriori quesiti che vi erano stati posti:
4) Se e nel caso affermativo, quando, Ella e/o il dirigente del competente ufficio comunale abbiate in precedenza ricevuto informazioni/comunicazioni di difformità di tale fatta, e quale sia stato il conseguente iter;
5) Se viceversa, qualora Ella non abbia ritenuto di procedere nel senso suindicato, e/o non ritenga di procedere ora, quali siano i motivi di fatto o di diritto addotti.
Inoltre, sono a chiedervi formalmente di rispondere alle seguenti domande di chiarimento:
- se abbiate elevato sanzioni, oppure no, e in questo caso ultimo, il motivo
- perché abbiate ‘invitato’, e non ordinato a, la società “LTF”, a rispettare le disposizioni vigenti di legge e di Regolamento, posto che non si tratta di ‘inconveniente’, come sostenete, ma di violazione al Regolamento Comunale del Comune presso il quale operate.
- se abbiate ‘invitato’ per iscritto o oralmente.
- se nel farlo indipendentemente dalla forma adottata, abbiate indicato un termine perentorio (quale) per effettuare l’intervento di nuovo posizionamento, oppure no, e in questo caso ultimo, il motivo
- in che data abbiate “invitato” e se abbiate successivamente – essendo ora trascorsi 27 giorni dalla vostra verifica in loco – verificato l’avvenuto rispetto del vostro “invito” e, comunque, del Regolamento e delle disposizioni di legge applicabili (alla data di ieri 13.11.2012 per le informazioni di cui dispongo, la cartellonistica non era affatto disponibile al pubblico)
- posto che ad oggi essi non sono pubblici (si veda punto che precede) se non riteniate di dover comunicare in via suppletiva rispetto a “LTF” i dati relativi all’opera che dite di avere accertato
- dove si trovasse tale cartello al momento dell’accertamento e dove si trovi ora, se in luogo diverso
- se esso rispondesse interamente ai requisiti di legge, di Circolare e di Regolamento.
- se non abbiate ritenuto (e se non riteniate ora) di dover comunicare all’A.G. il fatto – oramai messo da voi per iscritto – che il cartello fosse/sia in violazione dell’art.63 del regolamento edilizio del Comune di Chiomonte poiché, come da voi confermato, si trovava/trova in “luogo di non facile consultazione”, posto che sostanzialmente, esso integra in una situazione di fatto comparabile con l’assenza dello stesso, con applicabilità del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Titolo IV, capo I, art. 27 per cui “ 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere … non sia apposto il prescritto cartello … ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”.
Preciso che, in relazione al punto 2), qualora abbiate ‘invitato’ per iscritto la società “LTF”, con la presente sono a richiedervi copia del documento ai sensi dell’art. 22 e segg. L. 241/90, interesse giuridicamente rilevante e motivazione residenti nell’essere parte del pubblico che per legge ha diritto a conoscere i dati progettuali di ogni opera e/o cantiere pubblico.
Avv. Stefano Bertone