Venaus,  7 dicembre 2019

   Gentilissimo Signor Presidente della Repubblica,

nella mia carica istituzionale di Sindaco del Comune di Venaus, in Valcenischia, parte della più ampia Valle di Susa, mi rivolgo a Lei quale espressione costituzionale dell’Unità dello Stato e della Nazione tutta e, conseguentemente, quale garante della Costituzione e del corretto funzionamento delle Istituzioni, e ciò a tutela dei cittadini, della loro dignità e dell’interesse nazionale.

Con la presente voglio segnalarLe alcune circostanze, di fatto e di diritto, che, a mio avviso, ledono non solo l’interesse della nazione, la finanza pubblica ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma interferiscono pesantemente sulla pacifica convivenza delle Comunità delle nostre Valli, sull’ambiente dei nostri territori, inficiando, in tal modo, la dignità delle formazioni sociali presenti in Val di Susa e non solo.

In riferimento alle prerogative della Presidenza della Repubblica, Ella e i suoi predecessori sono stati autorizzati dal Parlamento alla ratifica di una serie di trattati bilaterali con la Francia.

In particolare mi richiamo ai trattati con la Francia del 2001, 2012, 2015 e 2016 (quest’ultimo denominato protocollo addizionale), riguardanti i reciproci impegni volti alla realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, evidenziandoLe la sussistenza di un notevole numero di criticità ed inadempienze agli accordi sottoscritti.

Non voglio dilungarmi sulla mancanza del presupposto alla costruzione della nuova infrastruttura, quale indicato all’art. 1 del trattato del 2001, che ne condizionava l’avvio dei lavori alla prognosi, mai tecnicamente evidenziata, della saturazione della linea esistente. Le analisi dei tecnici hanno ormai esaurito l’argomento: non è prevedibile la saturazione della linea esistente nei prossimi 50 anni; osservazione recepita nel 2018 anche dall’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, organo costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la seguente frase: «Non c’è dubbio, infatti, che molte previsioni fatte quasi 10 anni fa, in assoluta buona fede, anche appoggiandosi a previsioni ufficiali dell’Unione Europea, siano state smentite dai fatti.».

Notevoli criticità sono state rilevate anche nel trattato del 2012[1], in particolare nelle parti del trattato che impongono una inaccettabile cessione di sovranità alla Francia di parte del territorio  italiano[2].

Sempre nel medesimo trattato del 2012 viene previsto, all’art. 4, che l’opera verrà realizzata in tre parti funzionali, rinviando l’inizio dei lavori per ciascuna tratta ad altri specifici accordi.

Attualmente solo la sezione transfrontaliera, segmento della più ampia parte comune italo francese – di responsabilità congiunta dei due contraenti – è stata oggetto del trattato del 24/02/2015, da Ella ratificato con Legge di autorizzazione 05/01/2017 n. 1.

Tuttavia sono ad evidenziare che l’art. 16 del Trattato del 2012 prevede che «La disponibilità del finanziamento sarà una condizione preliminare per l’avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale.».

Considerato che (cfr. art. 16 del Trattato del 2012) la «parte comune italo-francese», da Montmélian  in Francia a Chiusa S. Michele in Italia, è più ampia della «sezione transfrontaliera» da Saint-Jean-de-Maurienne in Francia a Susa-Bussoleno in Italia (cfr. definizione art. 2 del Trattato del 2012), come da grafico riportato di seguito,

risulta evidente, dal testo dell’art. 16 del trattato del 2012, che l’avvio dei lavori della sola sezione transfrontaliera (ripetiamo, sezione della più ampia parte comune italo-francese) risulta essere sospensivamente condizionata alla provvista certa di risorse finanziarie tali da coprirne interamente il costo della parte comune italo-francese da Montmélian in Francia a Chiusa S. Michele in Italia.

Al momento non risulta che tale provvista sia disponibile:

-       non lo è in riferimento a quanto di competenza del lato francese in quanto, pur scontando le differenze istituzionali tra Italia e Francia, non sono stati approvati atti formali che disciplinino l’entità e le modalità di copertura della quota di competenza della Francia. Facendo riferimento alla valutazione ufficiale del costo dell’opera, indicato in 8.609,68 milioni di euro (valuta gennaio 2012), rivalutato dal nostro CIPE, a norma del Protocollo aggiuntivo tra i due stati dell’8 marzo 2016, in 9.630,25 milioni di euro (valuta agosto 2017; delibera CIPE n. 67/2017), nonché alle quote di ripartizione previste dall’art. 18 del Trattato del 2012 e poi dall’art. 2.3 del Protocollo aggiuntivo dell’8 marzo 2016, la quota (chiave nel testo, pari al 42,1%) di spettanza francese risulta essere: 4.134,96 milioni di euro[3], di cui non vi è traccia nel bilancio dello stato francese;

-       Non lo è neppure dal lato italiano, in quanto la spesa autorizzata dal CIPE con la delibera CIPE n. 67/2017, pari a 2.564,76 milioni di euro non copre la nostra quota (pari al 57,9% per i soli 17 Km sul suolo italiano – vedi grafico) che, a norma dell’art. 18 del Trattato 2012 e del protocollo aggiuntivo 2016 già citati, corrisponde a 5.495,29 milioni di euro (anche qui la cifra è inferiore di quella riportata nella delibera CIPE – vedere nota (3)).

Nelle cifre precedenti non si fa conto del contributo europeo. Il quale non è al momento né definito nel quantum né deliberato dalla Commissione Europea. Quando il contributo fosse effettivamente stanziato, esso verrebbe dedotto dagli impegni dei due Stati.

In conclusione ai sensi dell’art. 1 dell’accordo del 2001 nonché, funzionalmente, a norma del citato art. 16 del Trattato del 2012, in un’ottica costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, non sussistono le condizioni giuridiche ed economiche perché i lavori definitivi possano iniziare.

Ciononostante il promotore pubblico TELT, società francese a tutti gli effetti di diritto, ha iniziato a spedire raccomandate ai cittadini nostri amministrati in vista di espropri di terreni che sarebbero utilizzati per impiantare o allargare cantieri e così via.

Ragionevolmente, l’avvio delle procedure di esproprio da parte di una società francese in vista di un’opera per la quale non sussistono i minimi presupposti giuridici (art. 1 del Trattato del 2001) ed economici (art. 16 del Trattato del 2012) per l’avvio dei lavori sembra essere, quanto meno, contrario all’interesse di questa Nazione anche in considerazione degli immani sforzi per far quadrare la contabilità pubblica.

Il mio disagio nei confronti tanto dei nostri concittadini quanto dello Stato, di cui siamo organi istituzionali, si acuisce ulteriormente osservando che, come già indicato, una società di diritto francese, su delega dello Stato Italiano, possa avviare sul suolo nazionale italiano procedure di esproprio di abitazioni, terreni ed edifici storici di cittadini italiani e ciò senza un coinvolgimento delle nostre istituzioni, se non in funzione strumentale.

C’è da aggiungere, peraltro, che TELT, che, ricordo, è una società di diritto francese, già delegata (con il DM 35 del 16.02.2016, ai sensi dell’art.6 del DPR 327/2001) ad «emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo e ad espletare tutte le attività previste, al riguardo, dal medesimo decreto n. 327/2001», ha pubblicato in data 29/11/2019 un Avviso di gara – Procedura negoziata (GU/S S231 – 567790 – 2019 – IT) volta ad appaltare, secondo il diritto francese, a operatori privati le «prestazioni di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica per le procedure di occupazione, acquisizione ed esproprio (… …) delle aree necessarie alla realizzazione della nuova linea ferroviaria lato ITALIA». Tali prestazioni sono composte da diverse attività, e – fra le altre – in particolare:

«Elaborazione dei progetti di tutte le comunicazioni e/o notifiche previste tramite decreto del presidente della Repubblica italiana n. 327/2001»;

- «determinazione, per ciascun titolare, di diritti reali interessati dalla procedura di esproprio, dell’importo dell’indennità di espropriazione da offrire». 

Francamente, Signor Presidente, sono a disagio e non so che cosa rispondere ai miei concittadini quando mi chiedono di spiegar loro il senso e il perché di una tale cessione di sovranità, che a loro pare (e anche a me, in verità) una sorta di umiliazione volontaria dell’Italia.

Per completare il quadro del mio e nostro disagio evidenziamo ancora una volta che l’art. 18 del Trattato del 2012 indica una ripartizione ineguale dei costi dell’opera a svantaggio dell’Italia: 42,1% a carico della Francia, 57,9% a carico dell’Italia, pur trovandosi l’opera per 4/5 in territorio francese (solo 17 km in territorio italiano della complessiva sezione transfrontaliera pari a 58 km – vedi grafico). Questa disuguaglianza, non ufficialmente motivata nei documenti approvati, poggia sulla constatazione che, considerando la tratta comune definita nell’art. 2 e poi descritta nell’art. 4 del trattato del 2012, la parte francese dovrebbe comprendere opere (due tunnel a due canne per complessivi 33 km circa) più onerose di quelle in territorio italiano.

Senonché lo Stato francese, per il tramite del suo Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI, 30/01/2018), ha previsto di valutare la realizzazione dei lavori di competenza francese (da Lyon all’imbocco ovest del tunnel di base) non prima del 2038.

In concreto, gli interventi francesi per la nuova linea di adduzione alla parte comune italo francese nonché alla stesso tunnel (c.d. tunnel di base) della sezione transfrontaliera sono dilazionati sine die.

Signor Presidente, come pensa che valuterebbe, un osservatore terzo, la posizione di un’Italia che accetta una ripartizione ineguale dei costi per un’opera da realizzare a breve, a fronte di maggiori spese francesi rinviate ad un futuro indefinito ed indistinto ?

Il nostro disagio istituzionale non è certo attenuato quando leggiamo all’art. 7 e 8 del Trattato del 2012 che i decisori e i responsabili della Commissione dei Contratti del promotore dell’opera e i loro controllori sono di nomina francese.

Signor Presidente, siamo consapevoli del fatto che la presente si inserisce in un profondo solco di interessi in conflitto a cui è partecipe, obtorto collo, la popolazione valsusina e migliaia di italiani che hanno compreso, studiando ed informandosi, le criticità da noi espresse e delle quali sono responsabili i decisori politici passati. Questo è un appello alla funzione da Ella rappresentata affinché voglia considerare quanto da noi evidenziato. Saremmo particolarmente grati se volesse darci una risposta nel merito spiegandoci quello che a noi (e ai molti che non hanno interessi economici o politici riguardo l’opera citata) pare incomprensibile e non giustificabile nei riguardi dei nostri amministrati e dell’intera Nazione.

La Convenzione di Vienna sui trattati ben potrà essere confrontata con i palesi errori di fatto contenuti nei trattati citati e con le ripetute inadempienze ai medesimi, alcune delle quali segnalate nella presente; peraltro, l’art. 3 della Legge 5 gennaio 2017 n. 1[4] ben potrà tranquillizzarLa sull’assenza di penali risarcitorie nell’ambito dei contratti ad oggi stipulati.

Deferenti ossequi.

Prof. Avernino Di Croce, Sindaco di Venaus

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[1]  Legge di autorizzazione alla ratifica n. 71 del 23 aprile 2014.

[2] Cessioni di sovranità previste dal Trattato del 2012:

  • inapplicabilità della normativa italiana alle gare e appalti di attribuzione dei lavori – anche in tema antimafia -  art. 6.5, 2° paragrafo del Trattato,
  • inapplicabilità della normativa italiana in tema di risarcimento danni nell’esecuzione della costruzione ed esercizio della nuova linea ferroviaria: art. 10.1 del Trattato,
  • inapplicabilità della normativa italiana in tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale: art. 10.2 del Trattato,
  • inapplicabilità della normativa fiscale italiana: art. 10.3 del Trattato.

[3]  Non 4.056,04 milioni di euro come riportato nella delibera CIPE n. 67/2017 in quanto, secondo la procedura prevista dagli accordi, si tratta del 42,1% di 8.609,68 milioni di euro cui aggiungere il 50% degli ulteriori 1.020,57 milioni di euro della rivalutazione al 2017.

[4] Articolo 3 Legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo del 2015 e del protocollo addizionale del 2016 che richiama l’articolo 2, comma 232 lettera c) legge 191 del 2009 (Finanziaria italiana 2010) stabilisce che: «il contraente o l’affidatario dei lavori deve assumere l’impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del presidente del Consiglio nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa al mancato o ritardato finanziamento dell’intera opera o di lotti successivi».