REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

LE 20 CONDIZIONI DA RISPETTARE

Articolo 18

Piano per la ripresa e la resilienza

1. Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario in conformità dell’articolo 12 presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all’articolo 17, paragrafo 1.

2. Dopo che la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione l’importo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato calcolato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.

3. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente, di norma, entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza dal 15 ottobre dell’anno precedente.

4. Il piano per la ripresa e la resilienza dev’essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:

a) una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all’articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato;

b) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo;

c) una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l’infanzia e la gioventù, e attenua l’impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all’interno dell’Unione;

d) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);

e) una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza sono in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all’allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d’intervento elencato nell’allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l’impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;

f) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all’allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell’allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l’impatto sugli obiettivi digitali;

g) se del caso, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, un’autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa dell’Unione e nazionale;

h) un’indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali;

i) i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell’attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026;

j) i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;

k) la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche «stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza»), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all’impatto economico e sociale nazionale atteso;

l) se del caso, informazioni su finanziamenti dell’Unione esistenti o previsti;

m) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;

n) una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza; nonché una spiegazione della sua coerenza rispetto ai principi, ai piani e ai programmi di cui all’articolo 17;

o) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all’integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’ONU 5 e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;

p) le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i traguardi e gli obiettivi proposti e i relativi indicatori;

q) per la preparazione e, ove disponibile, l’attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

r) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’utilizzo dei fondi forniti nell’ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione;

s) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i traguardi supplementari di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e

t) qualsiasi altra informazione pertinente. 5.Nel preparare i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell’esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell’ambito dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri.

Per una maggior comprensione del NGEU – PNRR è utile leggere l’introduzione (pagine 1-6)  di questo documento del Senato.

Cfr. anche  Lo strumento di sostegno tecnico

REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

L’obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme.

Si tratta di  misure che aiutano le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali che siano sostenibili, rafforzino la resilienza, potenzino la coesione economica, sociale e territoriale e sostengano la pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti sostenibili e capaci di rafforzare la resilienza.