Undici ragioni giuridiche per fermare il cantiere di Saint-Martin-de-la-Porte
20150120
Il Presidente della società Lyon Turin Ferroviaire sas ha dichiarato ai giornalisti e sul sito internet di LTF: “Da progetto, la futura sezione transfrontaliera diventerà un cantiere sul lato francese all’inizio del 2015, con l’avvio dello scavo della galleria di San-Martin in Savoia”. http://www.ltf-sas.com/la-nouvelle-section-transfrontaliere-lyon-turin-projet-sur-les-rails/
Lo scavo previsto, pertanto, non è una galleria esplorativa e si colloca nella logica di eseguire i lavori definitivi.
E’ confermato che la geognosi è ormai completa e non richiede ulteriori accertamenti, così come è affermato nel rapporto 2011 dei geologi di LTF. Il Primo ministro francese lo ha d’altronde confermato l’8 ottobre 2012 avallando le analisi dei geologi LTF scrivendo a pagina 2/4 al Primo Presidente della Corte dei conti francese:
(https://www.ccomptes.fr/content/download/50243/1376342/file/RF_64174_Lyon-Turin_Rep_premier_min.pdf)
Le lezione apprese attraverso questi lavori preliminari saranno utili perché il comportamento dei terreni più complessi ha potuto essere analizzato e perché sono stati messi a punto e messi in opera metodi costruttivi appropriati.
Questo scavo contravviene a numerose ragioni giuridiche:
1. – La Società LTF non poteva pretendere l’ottenimento di finanziamenti europei per le indagini geognostiche, dal momento che di fatto i lavori si riferiscono allo scavo della galleria di base, tenuto anche conto che il bando di gara prevede dieci anni per la realizzazione di questa attività.
2. – L’Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012 prevede all’articolo 16 che “La disponibilità del finanziamento sarà una condizione preliminare per l’avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Le Parti si rivolgeranno all’Unione europea per ottenere una sovvenzione al pari al tasso massimo possibile per questo tipo di opera.”
https://www.presidioeuropa.net/blog/?p=5828
Dato che il finanziamento non è disponibile, è quindi proibito avviare il “cantiere” come lo definisce il Presidente di LTF.
3.- Lo stesso accordo stabilisce all’articolo 18 la ripartizione dei costi di questo “cantiere” tra Italia e Francia. Nel presentare in modo abusivo lo scavo come una galleria di ricognizione, questa ripartizione è variata de facto.
4.- La certificazione dei costi da parte di un soggetto terzo esterno, prevista all’articolo 18 dell’Accordo del 30 gennaio 2012 ratificato dai Parlamenti italiano e francese, non è stata eseguita a causa dell’infruttuosità del bando pubblico di gara pubblicato nell’agosto 2014. Senza la conoscenza dei costi, quindi, il “cantiere” non può essere aperto. Questo argomento è stato sollevato dalla Corte dei conti francese nel suo rapporto inviato il 1° agosto 2012 al Primo ministro francese il quale ha riconosciuto la necessità di tale certificazione. Il Presidente di LTF, dando il via al “cantiere” ignorando tale disposizione, assume la responsabilità di un errore di gestione.
5.- La relazione dei tre geologi impiegati di LTF e le dichiarazioni del Primo ministro dell’8 ottobre 2012 dimostrano che non si tratta di una galleria geognostica ma dell’inizio di un “cantiere” per dei lavori definitivi
6.- Il Presidente della società Lyon Turin Ferroviaire sas è anche Presidente dell’Istituto per la Gestione Delegata (IGD). Accordare un appalto di lavori di LTF a due imprese i cui presidenti sono fondatori e membri del Consiglio di Amministrazione dell’IGD che egli stesso presiede, rappresenta un conflitto di interessi secondo la definizione europea e francese e forse un’altra fattispecie giudiziaria che potrebbe essergli imputata.
7.- Le funzioni di cui al punto 6. sono incompatibili con un arbitraggio imparziale di fondi pubblici. Il Presidente di una società finanziata esclusivamente con fondi pubblici deve gestire con imparzialità. Promuovendo come Presidente dell’IGD il trasferimento di servizi pubblici ai privati, egli non risulta più imparziale nella gestione della società LTF.
8.- La valutazione interna di LTF del costo dello scavo della galleria di Saint-Martin-de-la-Porte è stata pubblicata dai media a seguito di una conferenza stampa di LTF tenuta a Roma. Tale divulgazione di informazioni confidenziali otto mesi prima del lancio del bando di gara per lavori pubblici del 22 dicembre 2012 contrasta con le regole di concorrenza e con gli interessi della stessa LTF. Questi fatti sono stati denunciati in un esposto al Procuratore nazionale della Repubblica francese – Direzione Finanza.
9. – Il capitolato d’appalto, collegato alla decisione ministeriale del febbraio 1994 e relativo alla dichiarazione di pubblica utilità del tunnel di base del 18 dicembre 2007, non autorizza lo scavo della galleria di base senza avere preventivamente costruito la sezione del tracciato da Lyon a Montmélian.
10. – I trattati italo-francesi non autorizzano l’inizio dei lavori della galleria di base senza l’approvazione di protocolli addizionali di cui all’articolo 4 dell’Accordo del 29 gennaio 2001, così come definito all’articolo 5 dello stesso accordo.
11. – Il cofinanziamento concesso dall’Unione europea con la sua Decisione C (2008) 7733 definitivo autorizza solamente uno scavo di due gallerie di 300 metri (prolungamenti di lavori già realizzati) e non di nove chilometri (cfr. pagina 15/47 https://www.presidioeuropa.net/blog/?p=3860):
- · Attività 5 – Galleria di Saint Martin la Porte (studi) Si tratta della realizzazione di una galleria di ricognizione di 600 metri (in due sezioni successive di 300 metri) verso est, a partire dalla base della discenderia.
L’insieme di questi fatti porta alla conclusione che il contratto aggiudicato alle imprese SPIE Batignolles, Eiffage e altre per lo scavo di una galleria del diametro e nell’asse sud della galleria finale tra i “piedi” delle gallerie di Saint-Martin-de-la-Porte e di La Praz costituisce l’inizio del “cantiere” per la realizzazione di lavori definitivi, nonostante il divieto stabilito dagli accordi binazionali.
Per tale motivo l’annullamento dei contratti conclusi si impone a meno di non voler violare numerose regole giuridiche.
La posizione della Commissione europea
La posizione ufficiale della Commissione Europea Violeta Bulc, Commissaria ai Trasporti) sull’argomento è contenuta in questa Risposta ad Interrogazione scritta.
NOTA – L’accordo stretto fra TELT (Italia e Francia) e il finanziatore europea hanno permesso questa interpretazione ai sensi del Regolamento 680/2007, che la CE permette perché lo giudica un buon sistema affinché i progetti avanzino più rapidamente.
Interrogazioni parlamentari
15 febbraio 2018 E-000960-18
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000960-ASW_IT.pdf
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento
Marco Valli (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD)
Oggetto: Studi e lavori geognostici per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione
Riguardo alla realizzazione della linea Lione-Torino, i lavori in corso sono finanziati dall’UE al 50 % esclusivamente per studi e lavori geognostici, mentre la contribuzione dell’UE dovrebbe essere del 40 % per i lavori definitivi. Inoltre, ai sensi dell’Accordo di Roma del 2012, non è ammesso l’inizio dei lavori definitivi dello scavo del tunnel fino a quando tutti i finanziamenti dei tre partner non saranno messi a disposizione, fatto non ancora avvenuto. Tuttavia lo scavo relativo alla tratta di Saint-Martin de la Porte risulterebbe avere uso definitivo, come dichiarato dal presidente della commissione intergovernativa della Lione-Torino.
Pertanto, la Francia utilizzerebbe fondi europei per fare lavori di prospezione che vengono definiti apertamente «lavori definitivi di costruzione del tunnel», e si apre la possibilità che la stessa parte di progetto sia finanziata due volte: una volta come prospezione e la seconda come lavoro definitivo.
Alla luce di quanto enunciato, può la Commissione indicare:
1) quali azioni ha intrapreso per garantire che il finanziamento attualmente erogato dall’UE sia utilizzato esclusivamente per studi e lavori geognostici;
2) nel caso risulti che parte dei lavori sia per uso definitivo, come si tutela per evitare un cofinanziamento illecito e il pericolo di un «doppio» pagamento per lo stesso lavoro.
Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2018
IT E-000960/2018
Risposta di Violeta Bulc a nome della Commissione (30.4.2018)
Con un tasso di cofinanziamento del 50 % proveniente dal meccanismo per collegare l’Europa (CEF), le attività in corso a Saint-Martin-la-Porte riguardano le indagini esplorative e geologiche nel secondo tratto del tunnel di accesso esistente e oltre 10 km di cunicolo esplorativo (ramo sud). L’obiettivo dell’attività è individuare le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomeccaniche del massiccio montuoso dell’Houiller, dove i futuri lavori di scavo del tunnel di base Torino-Lione incontreranno le condizioni del suolo più sfavorevoli.
I dati raccolti permetteranno di valutare la fattibilità tecnica, di definire e sviluppare i piani tecnici e finanziari definitivi e di elaborare una documentazione di gara per la futura attività di costruzione. In quanto tali, le attività esplorative a Saint-Martin-la-Porte rispettano integralmente la definizione di “studi” riportata all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento CE n. 680/2007[1] e sono cofinanziate a un tasso del 50 %, in linea con il regolamento CEF[2] e il programma di lavoro applicabile.
Il fatto che gli studi e i lavori geognostici relativi ai tunnel menzionati dagli onorevoli deputati possano essere utilizzati anche per la ventilazione e/o in situazioni di emergenza non modifica la natura esplorativa delle attività e la loro classificazione come “studi”. Le procedure in corso assicurano che gli stessi costi non ricevano un cofinanziamento doppio.
[1] Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia. GU L 162 del 22.6. 2007, p.1.
[2] Insert Title and OJ reference.
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Onze raisons de droit d’arrêter le chantier de Saint Martin de la Porte
Le Président de Lyon Turin Ferroviaire a déclaré devant les journalistes et sur le site Internet de LTF : «De projet, la future section transfrontalière va passer à chantier côté français début 2015, avec le début du creusement de la galerie de Saint-Martin en Savoie.». Le creusement envisagé n’est donc pas une galerie de reconnaissance dans les faits et s’inscrivent dans une logique de travaux définitifs.
Il est confirmé que la connaissance géologique est complète et ne nécessite pas de reconnaissances complémentaires comme le disait le rapport des géologues de LTF dès 2011. Le premier ministre, Jean Marc Ayrault, l’a d’ailleurs confirmé le 8 octobre 2012 en confirmant les analyses des géologues de LTF lorsqu’il indiquait à la page 2/4:
Ce creusement contrevient à de nombreuses règles de droit :
1/ La société LTF ne pouvait prétendre obtenir un cofinancement européen pour des reconnaissances ou pour des études géologiques, alors qu’il s’agit en fait de travaux définitifs du tunnel de base, qui plus est, avec un délai affiché de dix années pour leur réalisation selon le contrat passé. Au surplus le financement de l’Europe ne vise que 600 mètres et non pas 9 km que souhaite engager LTF.
2/ L’accord franco-italien du 30 janvier 2012 indique à l’article 16 que «La disponibilité du financement sera un préalable au lancement des travaux des différentes phases de la partie commune franco-italienne de la section internationale. Les Parties solliciteront l’Union européenne pour obtenir une subvention au taux maximum possible pour ces réalisations.». Les financements n’étant pas disponible, il est donc fait interdiction de débuter le «chantier» pour des travaux définitifs comme le qualifie le président de LTF lui-même.
3/ Le même accord fixe à l’article 18 la répartition des coûts entre la France et l’Italie pour le «chantier». En présentant de façon abusive le creusement de cette galerie comme une galerie de reconnaissance, cette répartition est modifiée de facto en faisant supporter à la France une part plus importante.
4/ La certification des coûts par un tiers extérieur, visée à l’article 18 de l’accord du 30 janvier 2012 ratifié par les parlements, n’étant pas réalisée suite à l’infructuosité de l’avis de marché public publié durant le mois d’août 2014, le «chantier» ne peut être lancé sans connaissance des coûts. Ce point a été soulevé par la Cour des Comptes dans le référé adressé au premier Ministre le 1er août 2012 à la page 4/8, ce dernier a d’ailleurs reconnu la nécessité de cette certification. En lançant ce «chantier» en méconnaissance de ces dispositions le président de LTF prend la responsabilité d’une faute de gestion
5/ Le rapport des trois géologues salariés de LTF, comme les déclarations du premier ministre le 8 octobre 2012 démontrent qu’il ne s’agit pas d’une galerie de reconnaissance mais d’un démarrage d’un «chantier» pour des travaux définitifs.
6/ Le président de la société Lyon Turin Ferroviaire (LTF) est également président de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD), accorder un marché LTF de 400 millions d’euros à deux membres fondateurs de l’IGD membres du Conseil d’administration de l’IGD qu’il préside également, constitue un conflit d’intérêt au sens de la définition européenne et française car il s’agit un intérêt moral même indirect, outre toute autre qualification qui pourrait être retenue.
7/ Les fonctions rappelées au point 6/ sont incompatibles avec un arbitrage, apparaissant comme impartial de l’argent public qu’il gère en sa qualité de président d’une société exclusivement financée par des fonds publics. Militant comme président de l’IGD pour le transfert des services publics au privé, il ne peut apparaître comme arbitre impartial dans la gestion de la société LTF.
8/ L’évaluation interne de ce chantier de Lyon Turin Ferroviaire pour 450 millions d’euros a été publiée dans la presse suite à une conférence de presse de LTF à Rome. Cette divulgation d’informations, huit mois avant l’avis de marché public du 22 décembre 2012, est contraire aux règles de la concurrence et à l’intérêt de Lyon Turin Ferroviaire. Ces faits ont été dénoncés dans un courrier adressé au Procureur de la République et au Pôle Financier.
9/ Le cahier des charges associé à la décision ministérielle de février 1994, visée par la déclaration d’utilité publique du 18 décembre 2007 pour le tunnel de base, n’autorise pas le creusement du tunnel sans avoir préalablement construit l’infrastructure Lyon Satolas / Combe de Savoie. Ce début de chantier méconnaît les dispositions de la Déclaration d’utilité publique.
10/ Les traités franco-italiens n’autorisent pas le démarrage de travaux définitifs sans l’avenant prévu à l’article 4 de l’accord du 29 janvier 2001 défini par l’article 5 du même accord.
11/ Le cofinancement accordé par l’Union Européenne dans sa décision C (2008) 7733 n’autorise qu’une galerie de deux fois 300 mètres et non de 9 kilomètres. (Page 15/47)
• Activité 5 – Galerie de Saint Martin la Porte (Études)
Il s’agit de la réalisation d’une galerie de reconnaissance de 600 mètres (en deux tranches successives de 300 mètres) vers l’est, à partir du pied de la descenderie.
L’ensemble de ces faits conduisent à considérer que le marché attribué aux sociétés SPIE Batignolles, EIFFAGE et autres pour le creusement d’une galerie au diamètre et dans l’axe sud du tunnel définitif entre les «pieds» des galeries de Saint Martin de la Porte et de La Praz, constitue un démarrage du «chantier» pour des travaux définitifs malgré l’interdiction faite par les accords binationaux.
C’est la raison pour laquelle l’annulation des marchés conclus s’impose à notre sens, sauf à méconnaître de nombreuses règles de droit.